Il titolo introduce le tipologie di condomini.
Eh già perché la legge numero 220 dell’11 dicembre del 2012, adegua le norme civili, alle nuove tipologie di edifici che in ambito edilizio si sono sviluppate negli anni.
Al di la quindi del normale edificio condominiale esistono i cosiddetti “condomini atipici” che si differenziano dallo stabile “tipico” a più piani, per le seguenti caratteristiche:
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Condominio minimo: è identificato con un immobile che ha solo due proprietari e solo due appartamenti. La definizione deriva da una sentenza di cassazione, la n. 2046 del 31 gennaio del 2006, la quale conferma che non esiste un limite numerico di immobili per definire le varie tipologie di condomini.
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Condominio parziale: è identificato un immobile che ha i servizi comuni quali impianto di illuminazione, oppure servizio di portierato, o vialetti di accesso, per ragioni funzionali o strutturali, destinati al godimento di una parte o ad una porzione dell’edificio. In questo caso, la comproprietà dei beni è relativa solo ai condomini che possono usufruire dei servizi in comune e non quindi, a tutti i condomini dell’edificio.
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Super Condominio: sono quelli che oggi definiamo “parchi” cioè diversi palazzi che hanno in comune un viale di ingresso o di passaggio, un muro perimetrale, l’impianto di illuminazione o anche solo servizi comuni come ad esempio il portiere. In questo caso è proprio la legge 220/2012 che definisce in maniera chiara questi edifici. In questo caso l’amministratore come gestisce il condominio ?
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La multiproprietà: Sono immobili la cui proprietà è condivisa tra più persone quindi più persone devono condividere le spese condominiali. Questa tipologia di gestione di immobili è nata in Francia a metà degli anni sessanta. Alcune case vacanza, possedute da più persone durante l’anno, sono un altro chiaro esempio.
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