Regio Decreto Legge del 15 Gennaio 1934 – n. 56
DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI CONDOMINIO SULLE CASE.
(PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.27 DEL 2 FEBBRAIO 1934)
Articolo 1
PER GLI EDIFICI DIVISI IN PIANI OVVERO IN SINGOLI APPARTAMENTI O LOCALI CHE APPARTENGONO A DIVERSI PROPRIETARI SI OSSERVANO LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.
Articolo 2
QUANDO UN FABBRICATO O GRUPPO DI FABBRICATI POSSA DIVIDERSI IN PARTI CHE ABBIANO LE CARATTERISTICHE DI EDIFICI AUTONOMI, CIASCUN EDIFICIO PUÒ DAR LUOGO A UN CONDOMINIO SEPARATO. LA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI DELL’INTERO FABBRICATO PUÒ DISPORNE LA SEPARAZIONE. QUESTA PUÒ ESSERE DISPOSTA ALTRESÌ DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA SU ISTANZA DEGLI INTERESSATI.
Articolo 3
COSTITUISCONO PROPRIETÀ COMUNE, SALVO TITOLO CONTRARIO, LE FONDAZIONI, I MURI MAESTRI, I TETTI E I LASTRICI SOLARI, I PORTONI D’INGRESSO, GLI ANDITI E LE SCALE, LE ALTRE PARTI COSTITUTIVE DELL’EDIFICIO CHE NON POSSONO ESSERE OGGETTO DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA, LA RETE DELLA FOGNATURA E I TUBI DI SCARICO DELLE ACQUE E DELLE MATERIE DI RIFIUTO E, IN GENERALE, TUTTE LE OPERE, LE INSTALLAZIONI, I MANUFATTI CHE SONO INDISPENSABILI ALLA CONSERVAZIONE O ALL’USO COMUNE DELL’EDIFICIO.
LE COSE ANZIDETTE, QUANDO SIANO COMUNI, NON SONO SOGGETTE A DIVISIONE. I DIRITTI DI CIASCUN PARTECIPANTE SULLE COSE MEDESIME
SONO PROPORZIONALI AL VALORE DEL PIANO O FRAZIONE DI PIANO CHE GLI APPARTIENE.
Articolo 4
SONO EGUALMENTE DI PROPRIETÀ COMUNE SALVO TITOLO CONTRARIO:
A) L’AREA SU CUI SORGE IL FABBRICATO;
B) I LOCALI DESTINATI AD USO PORTINERIA E AD ALLOGGIO DEL PORTIERE, QUELLI ADIBITI A LAVANDERIA E QUELLI CONTENENTI I SERBATOI DELL’ACQUA, GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO COMUNE E SIMILI;
C) I CORTILI, LE TERRAZZE, I GIARDINI, LE RECINZIONI DI ZONE COMUNI, NONCHÉ LE OPERE E I MANUFATTI CHE, PUR NON RIENTRANDO FRA I BENI INDIVISIBILI DI CUI ALL’ARTICOLO PRECEDENTE, SIANO DESTINATI AD UTILITÀ COMUNE, COME AD ESEMPIO, GLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, L’ASCENSORE, GLI APPARECCHI TELEFONICI E SIMILI.
Articolo 5
LA PROPRIETÀ DELLE COSE INDICATE NELL’ARTICOLO PRECEDENTE PUÒ ESSERE COMUNE A TUTTI O SOLTANTO AD ALCUNI DEI CONDOMINI DELL’INTERO EDIFICIO. LA MAGGIORE O MINORE ESTENSIONE DEL DIRITTO DEI PARTECIPANTI SI DESUME DAL TITOLO; IN MANCANZA DEL TITOLO, DALLA NATURA E DALLA DESTINAZIONE DELLA COSA, DAL VALORE PROPORZIONALE DEI SINGOLI PIANI O PARTI DI PIANO, E, OVE QUESTO CRITERIO SIA INSUFFICIENTE, ANCHE DALL’USO.
Articolo 6
LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO INDICATE NELL’ART. 4 NON SONO SOGGETTE A DIVISIONE SE QUESTA IMPORTI IMPEDIMENTO O LIMITE AL GODIMENTO DI CIASCUN PARTECIPANTE.
FINCHÉ DURA LO STATO DI INDIVISIONE NON È AMMESSO L’ABBANDONO O LA RINUNZIA ALLA COMPROPRIETÀ DELLE COSE ANZIDETTE AL FINE DI SOTTRARSI AL CONTRIBUTO NELLE SPESE PER LA LORO CONSERVAZIONE.
Articolo 7
L’ALIENAZIONE, L’IPOTECA, IL SEQUESTRO DI UN PIANO O FRAZIONE DI PIANO SI ESTENDONO DI DIRITTO ALLA QUOTA DELLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO AD ESSO PIANO RELATIVE.
Articolo 8
LE INNOVAZIONI DIRETTE AL MIGLIORAMENTO O ALL’USO PIÙ COMODO O REDDITIZIO DELLE COSE COMUNI, POSSONO ESSERE DISPOSTE DALLA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI CON LE MODALITÀ STABILITE DALL’ART. 24, COMMA 5, DEL PRESENTE DECRETO.
SONO VIETATE LE INNOVAZIONI CHE POSSONO RECARE PREGIUDIZIO ALLA STABILITÀ O SICUREZZA DEL FABBRICATO, CHE NE ALTERINO L’ASPETTO ARCHITETTONICO, OVVERO CHE IMPORTINO UN MUTAMENTO DI DESTINAZIONE CHE RENDA INSERVIBILI LE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO ALL’USO O AL GODIMENTO DI TUTTI I CONDOMINI.
CONTRO LA DETERMINAZIONE DELLA MAGGIORANZA OGNI CONDOMINO DISSENZIENTE PUÒ PROPORRE RECLAMO ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA. IL RECLAMO NON SOSPENDE L’ESECUZIONE DEL PROVVEDIMENTO DELIBERATO, MA LA SOSPENSIONE PUÒ ESSERE ORDINATA DALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA.
Articolo 9
QUALORA SI TRATTI DI INNOVAZIONE CHE, QUANTUNQUE RICONOSCIUTA UTILE, IMPORTI UNA SPESA ECCESSIVAMENTE GRAVOSA AI CONDOMINI, OVVERO CHE ABBIA CARATTERE VOLUTTUARIO RISPETTO ALLE PARTICOLARI CONDIZIONI E ALL’IMPORTANZA DELL’EDIFICIO, L’AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEVE ACCERTARE SE ESSA CONSISTE IN OPERE, IMPIANTI O MANUFATTI SUSCETTIBILI DI UTILIZZAZIONE SEPARATA, OVVERO SE RICADE SULLE PARTI DELL’EDIFICIO CHE RENDONO IMPOSSIBILE LA DIVISIONE O L’USO SEPARATO.
NEL PRIMO CASO PUÒ DISPORSI CHE I CONDOMINI, I QUALI NON INTENDANO TRARRE VANTAGGIO DALL’INNOVAZIONE, SIANO ESONERATI DA QUALSIASI CONTRIBUTO NELLA SPESA. NEL SECONDO CASO L’INNOVAZIONE PUÒ ESSERE VIETATA, SALVO CHE LA MAGGIORANZA DEI CONDOMINI CHE L’HA DELIBERATA O ACCETTATA INTENDA SOPPORTARNE INTEGRALMENTE LA SPESA.
Articolo 10
I SINGOLI CONDOMINI POSSONO SERVIRSI DELLE COSE COMUNI PURCHÈ NON LEDANO L’INTERESSE DELLA COMUNIONE E NON IMPEDISCANO IL CONCORRENTE ESERCIZIO DEL MEDESIMO DIRITTO DA PARTE DEGLI ALTRI CONDOMINI. ESSI POSSONO INTRODURRE, A PROPRIE SPESE, NELLE COSE COMUNI, QUELLE MODIFICAZIONI CHE, LASCIANDONE IMMUTATE LA DESTINAZIONE, NE RENDONO PIÙ COMODO L’USO E IL GODIMENTO, PURCHÈ NON OSTACOLINO L’USO DEGLI ALTRI COMPARTECIPI E AD ESSI NON CAGIONINO DANNO.
IL GODIMENTO DEL CONDOMINO, CHE, SENZA INVERTIRE IL TITOLO DEL SUO POSSESSO, ABBIA ECCEDUTO NELL’USO O ABBIA APPORTATO MODIFICAZIONI ALLA COSA COMUNE, POTRÀ ESSERE, IN QUALUNQUE TEMPO, LIMITATO, IN GUISA DA NON OSTACOLARE IL CORRELATIVO DIRITTO DEGLI ALTRI, E, OVE SIANO STATE ESEGUITE SULLA COSA COMUNE OPERE OD IMPIANTI, POTRÀ ESSERE ORDINATO CHE LA COSA VENGA RIMESSA NEL PRISTINO STATO.
Articolo 11
IL CONDOMINO CHE, SENZA OPPOSIZIONE DELL’AMMINISTRATORE, O, IN MANCANZA DI QUESTO, DEGLI ALTRI COMPARTECIPI, ABBIA ESEGUITO SPESE NECESSARIE PER LA CONSERVAZIONE DELLA COSA COMUNE, PUÒ OTTENERNE IL RIMBORSO.
PER LE SPESE UTILI IL RIMBORSO È AMMESSO SOLTANTO QUANDO MANCHI L’AMMINISTRATORE E NON VI SIA STATA OPPOSIZIONE DEGLI ALTRI COMPARTECIPI PREVENTIVAMENTE AVVERTITI, E SARÀ LIMITATO ALLA SOMMA MINORE TRA LO SPESO E IL MIGLIORATO.
Articolo 12
IL PROPRIETARIO DELL’ULTIMO PIANO DELL’EDIFICIO, IL QUALE VOGLIA ELEVARE NUOVI PIANI O NUOVE FABBRICHE, DEVE ACCERTARE SE LE CONDIZIONI STATICHE DEL FABBRICATO LO CONSENTONO, ESEGUENDO, OVE OCCORRA, LE OPERE DI CONSOLIDAMENTO NECESSARIE A SOSTENERE IL PESO DELLA NUOVA FABBRICA, E DEVE CORRISPONDERE AGLI ALTRI CONDOMINI UN INDENNIZZO NON SUPERIORE AL VALORE DELLA PORZIONE DI AREA DA OCCUPARSI CON LA SOPRAELEVAZIONE, DIVISO PER IL NUMERO DEI PIANI SOVRASTANTI COMPRESO QUELLO DA EDIFICARE.
LA SOPRAELEVAZIONE PUÒ ESSERE VIETATA QUALORA ESSA ALTERI NOTEVOLMENTE L’ASPETTO ARCHITETTONICO DELL’EDIFICIO, NE DANNEGGI LA CONSISTENZA, RENDENDO PIÙ FREQUENTI LE RIPARAZIONI O ABBREVIANDONE LA DURATA, OVVERO SE ESSA DIMINUISCA L’ARIA O LA LUCE DEI PIANI SOTTOSTANTI.
IL PROPRIETARIO DELL’ULTIMO PIANO CHE ESERCITI, NEI LIMITI SOPRA INDICATI, LA FACOLTÀ DI ELEVARE NUOVI PIANI O NUOVE FABBRICHE È TENUTO A RICOSTRUIRE IL LASTRICO SOLARE O LA TERRAZZA SU CUI TUTTI O PARTE DEI CONDOMINI AVESSERO DIRITTO DI USO, IN MODO DA NON RENDERE PIÙ INCOMODO L’USO PRIMITIVO.
Articolo 13
OGNI CONDOMINO DEVE CONTRIBUIRE ALLE SPESE NECESSARIE PER LA CONSERVAZIONE E PEL GODIMENTO DELLE COSE COMUNI, NONCHÉ A QUELLE PER LE INNOVAZIONI DELIBERATE DALL’ASSEMBLEA NORMA DELL’ART. 8 DEL PRESENTE DECRETO.
RIENTRANO FRA LE SPESE ANZIDETTE I CONTRIBUTI PER L’ASSICURAZIONE DELL’INTERO EDIFICIO CONTRO I RISCHI CUI PUÒ ESSERE ESPOSTO A CAUSA D’INCENDIO, DI DANNI CAGIONATI DAL FULMINE O DAL DISORDINE DELLE ACQUE, SALVE LE CONVENZIONI PARTICOLARI CHE I PROPRIETARI DEI SINGOLI PIANI O LOCALI AVESSERO STIPULATO.
Articolo 14
LE SPESE PER LA CONSERVAZIONE E PER LE INNOVAZIONI ALLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO, NONCHÉ QUELLE PER MANTENERLO IN CONDIZIONI DI COMODITÀ E DI DECORO, SONO SOSTENUTE DAI CONDOMINI PER QUOTE PROPORZIONALI AL VALORE DELLA RISPETTIVA PROPRIETÀ, SALVO CHE LE CONVENZIONI NON DISPONGANO ALTRIMENTI.
SE TRATTASI DI COSE IL CUI USO SIA SUSCETTIBILE DI DIVISIONE, LE SPESE DI CUI SOPRA SONO RIPARTITE FRA I CONDOMINI IN PROPORZIONE DELL’USO CHE ESSI NE FACCIANO.
QUALORA UN EDIFICIO ABBIA PIÙ SCALE, CORTILI, TERRAZZE, OPERE OD IMPIANTI DESTINATI A SERVIRE UNA PARTE DELL’INTERO FABBRICATO E L’USO DI ESSI SIA RISERVATO A DISTINTI GRUPPI DI CONDOMINI, LE SPESE RELATIVE ALLA LORO MANUTENZIONE SONO A CARICO DI COLORO CHE NE TRAGGONO UTILITÀ.
Articolo 15
SE L’EDIFICIO È DEMOLITO TOTALMENTE O PER UNA PARTE RAPPRESENTANTE I TRE QUARTI DEL SUO VALORE, CIASCUNO DEI COMPROPRIETARI PUÒ RICHIEDERE LA VENDITA ALL’ASTA DEL SUOLO E DEL MATERIALE DI RISULTA, SALVO CHE NON SIA STATO DIVERSAMENTE CONVENUTO.
NEL CASO DI DEMOLIZIONE DI UNA PARTE MINORE, L’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI DELIBERA CIRCA LA RICOSTRUZIONE DELLE PARTI COMUNI E CIASCUNO DEI COMPARTECIPI È TENUTO A CONCORRERVI IN PROPORZIONI DEI SUO DIRITTI SU DI ESSE.
LE INDENNITÀ DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLE PARTI COMUNI, SONO, CON RISERVA DEI DIRITTI POZIORI, DESTINATE ALLA LORO RICOSTRUZIONE.
QUALORA UNO O PIÙ COMPARTECIPI, CONTRO LA VOLONTÀ DELLA MAGGIORANZA, NON INTENDANO PARTECIPARE ALLA RICOSTRUZIONE, SONO TENUTI A CEDERE, SECONDO VALUTAZIONE DI ESPERTI, I LORO DIRITTI AGLI ALTRI CONDOMINI O A TALUNO DI ESSI.
CAPO II
DELL’AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO.
Articolo 16
GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO SONO L’AMMINISTRATORE E L’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI.
QUANDO IL NUMERO DEI COMPROPRIETARI SIA SUPERIORE A QUATTRO, È OBBLIGATORIA LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE. L’AMMINISTRATORE È NOMINATO DALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, DURA IN CARICA UN ANNO, PRESTA DI REGOLA LA SUA OPERA GRATUITAMENTE E PUÒ ESSERE REVOCATO IN QUALUNQUE TEMPO.
LE DELIBERAZIONI DI NOMINA E DI REVOCA DELL’AMMINISTRATORE SONO COMUNICATE ALL’ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA COMPETENTE PER TERRITORIO, LA QUALE NE PRENDE NOTA IN APPOSITO REGISTRO PER COGNIZIONE DEGLI EVENTUALI INTERESSATI.
NEI CONDOMINII NUMEROSI, L’AMMINISTRATORE PUÒ ESSERE COADIUVATO DA UN CONSIGLIO COMPOSTO DI NON MENO DI DUE MEMBRI SCELTI FRA I PARTECIPANTI AL CONDOMINIO. DETTO CONSIGLIO È L’ORGANO CONSULTIVO DELL’AMMINISTRATORE, NE CONTROLLA L’OPERATO RIFERENDONE ALL’ASSEMBLEA ED HA LA PRECIPUA FUNZIONE DI CONCILIARE LE VERTENZE FRA I CONDOMINI. I REGOLAMENTI SPECIALI POSSONO AFFIDARE AL CONSIGLIO ALTRE ATTRIBUZIONI FRA QUELLE RISERVATE DAL PRESENTE DECRETO ALL’AMMINISTRATORE.
I CONDOMINII, SORTI E GESTITI IN FORMA DI ASSOCIAZIONE COOPERATIVA, POSSONO CONSERVARE TALE FORMA DI AMMINISTRAZIONE.
Articolo 17
PER PROVVEDERE ALLE SPESE ORDINARIE DI CUSTODIA, DI NETTEZZA E D’ILLUMINAZIONE DELL’EDIFICIO E ALLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI COMUNI, COME QUELLI DELL’ASCENSORE E DEL RISCALDAMENTO, E PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE PARTI COMUNI DEL FABBRICATO, L’AMMINISTRATORE DISPONE DI UN FONDO COMUNE.
ALL’UOPO COMPILA UN PREVENTIVO DELLE SPESE OCCORRENTI DURANTE L’ANNO ED UN PROGETTO DI RIPARTIZIONE FRA I CONDOMINI, IN BASE AI CRITERI STABILITI NELL’ART. 14.
TALE PROGETTO È SOTTOPOSTO ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, E, DECORSI VENTI GIORNI DALL’APPROVAZIONE DA PARTE DI ESSA, CIASCUN CONDOMINO È TENUTO A VERSARE LA SUA QUOTA DI CONTRIBUTO A RATE ANTICIPATE.
LO STATO DI RIPARTIZIONE, APPROVATO DALL’ASSEMBLEA E FIRMATO DALL’AMMINISTRATORE, COSTITUISCE TITOLO CHE AUTORIZZA IL PROCEDIMENTO PER INGIUNZIONE A NORMA DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1922, N. 1035, E DEL RELATIVO REGOLAMENTO.
CHI SUBENTRA NEI DIRITTI DI UN CONDOMINO È OBBLIGATO, SOLIDALMENTE CON QUESTI, AL PAGAMENTO DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO DA LUI DOVUTE RELATIVE ALL’ANNO IN CORSO E A QUELLO PRECEDENTE.
Articolo 18
L’AMMINISTRATORE INOLTRE PROVVEDE:
A) ALL’ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA E AD ASSICURARE L’OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI;
B) ALLA RISCOSSIONE DELLE RENDITE E AL PAGAMENTO DELLE SPESE ALLE RISPETTIVE SCADENZE;
C) ALLA ASSUNZIONE E AL LICENZIAMENTO DEL PORTIERE;
D) A DIRIMERE LE EVENTUALI CONTROVERSIE FRA I CONDOMINI, OVE NON ESISTA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
E) AGLI EVENTUALI AFFITTI DI LOCALI COMUNI PURCHÈ LA LORO DURATA NON ECCEDA DUE ANNI;
F) AGLI ATTI CHE ABBIANO PER SCOPO LA CONSERVAZIONE DI DIRITTI COMUNI.
EGLI, ALLA FINE DI CIASCUN ANNO, DEVE RENDERE CONTO DELLA SUA GESTIONE ALL’ASSEMBLEA.
Articolo 19
TUTTI I RECLAMI, RIFERENTISI ALL’USO DELLE COSE COMUNI, DEVONO ESSERE DIRETTI ALL’AMMINISTRATORE.
LE NORME DA LUI DATE, NELL’AMBITO DEI SUO POTERI, SONO OBBLIGATORIE PER I CONDOMINI, SALVO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALL’ASSEMBLEA DA PARTE DEL CONDOMINO CHE SI RITENGA LESO.
Articolo 20
NEI LIMITI DELLE SUE NORMALI ATTRIBUZIONI STABILITE DAL PRESENTE DECRETO O DEI MAGGIORI POTERI CONFERITIGLI DAL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO O DALL’ASSEMBLEA, L’AMMINISTRATORE HA LA RAPPRESENTANZA GIURIDICA DEL CONDOMINIO E, IN TALE QUALITÀ, PUÒ PROMUOVERE AZIONI SIA CONTRO I CONDOMINI SIA CONTRO I TERZI.
PUÒ ESSERE CONVENUTO IN GIUDIZIO PER QUALSIASI OGGETTO E RICEVE LEGALMENTE NOTIFICA DELLE ORDINANZE DELL’AUTORITÀ, INTERESSANTI
IL CONDOMINIO.
QUALORA LA CITAZIONE O L’ORDINANZA ABBIA UN CONTENUTO CHE ESORBITI DALLE ATTRIBUZIONI DELL’AMMINISTRATORE, QUESTI È TENUTO A DARNE SENZA INDUGIO NOTIZIA ALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, LA QUALE DELIBERA SE RESISTERE NEL GIUDIZIO O CONCILIARE LA VERTENZA, E CIRCA GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE NELL’INTERESSE DELLA COMUNIONE, DANDO LE OPPORTUNE DIRETTIVE ALL’AMMINISTRATORE.
LA TRASGRESSIONE A QUESTA NORMA PUÒ DAR LUOGO ALLA REVOCA IMMEDIATA DELL’AMMINISTRATORE ED IMPORTA LA SUA RESPONSABILITÀ PER
GLI EVENTUALI DANNI.
Articolo 21
QUANDO L’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI ABBIA DELIBERATO DI PROMUOVERE UNA LITE O DI RESISTERE IN UN GIUDIZIO, I CONDOMINI DISSENZIENTI, CON ATTO GIUDIZIALE, NOTIFICATO ALL’AMMINISTRATORE, POSSONO SEPARARE LA PROPRIA RESPONSABILITÀ IN ORDINE ALLE CONSEGUENZE DELLA LITE PER IL CASO DI SOCCOMBENZA.
Articolo 22
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, SU RICHIESTA DI CHI INTENDA INIZIARE O PROSEGUIRE UNA LITE CONTRO UN CONDOMINIO, CHE PER QUALSIASI CAUSA SIA PRIVO DI LEGALE RAPPRESENTANZA, DESIGNA LA PERSONA, SCELTA PREFERIBILMENTE FRA I COMPARTECIPI, CHE ASSUMA LA RAPPRESENTANZA DEL CONDOMINIO NEL GIUDIZIO, SALVA, DA PARTE DELL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI, LA FACOLTÀ DI SOSTITUIRLA.
A TAL FINE, IL PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE, A CURA DELLA PARTE ISTANTE, È PORTATO A CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI MEDIANTE AFFISSIONE NELLA PORTA D’INGRESSO DELL’EDIFICIO IN CONDOMINIO E CON LA NOTIFICA ALLA PERSONA CUI NE È AFFIDATA LA CUSTODIA.
Articolo 23
OLTRE QUANTO È STABILITO NEGLI ARTICOLI PRECEDENTI, SPETTA ALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI PROVVEDERE:
a) ALLA FORMAZIONE E MODIFICAZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO;
b) ALL’EVENTUALE RETRIBUZIONE DELL’AMMINISTRATORE;
c) ALLA EROGAZIONE DEI SOPRA-AVANZI DELLA GESTIONE ANNUALE E DELLE EVENTUALI RENDITE DI BENI COMUNI;
d) ALLE OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, COSTITUENDO, OVE OCCORRA, UN APPOSITO FONDO CON LE NORME STABILITE NEGLI ARTICOLI 14 E 17.
L’AMMINISTRATORE NON PUÒ ESEGUIRE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SALVO CHE RIVESTANO CARATTERE URGENTE, NEL QUALE CASO
EGLI DEVE RIFERIRNE ALLA PRIMA SUCCESSIVA ASSEMBLEA.
Articolo 24
L’ASSEMBLEA È REGOLARMENTE COSTITUITA QUANDO SIANO PRESENTI TANTI CONDOMINI CHE RAPPRESENTINO I DUE TERZI DEL VALORE DELL’EDIFICIO COMUNE E ALMENO LA METÀ DEI PARTECIPANTI DEL CONDOMINIO.
SONO VALIDE LE DELIBERAZIONI ADOTTATE CON L’ADESIONE DELLA MAGGIORANZA DEGLI INTERVENUTI E CON UN NUMERO DI VOTI CHE RAPPRESENTINO
ALMENO LA METÀ DEL VALORE DELL’EDIFICIO COMUNE.
IN SECONDA CONVOCAZIONE, L’ASSEMBLEA DELIBERA IN UN GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA PRIMA, E IN OGNI CASO NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA MEDESIMA, E LA DELIBERAZIONE È VALIDA QUANDO IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI SIA ALMENO DI TRE E RAPPRESENTI IL TERZO DEL VALORE DELL’EDIFICIO COMUNE.
LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI LA REVOCA DELL’AMMINISTRATORE, LE LITI ATTIVE E PASSIVE IL CUI OGGETTO ESORBITI DALLE ATTRIBUZIONI CONFERITE DALLA LEGGE ALL’AMMINISTRATORE, OVVERO RIPARAZIONI STRAORDINARIE DI NOTEVOLE ENTITÀ, DEVONO PERÒ ESSERE SEMPRE ADOTTATE CON LA MAGGIORANZA STABILITA DAL PRIMO CAPOVERSO DEL PRESENTE ARTICOLO.
LE DELIBERAZIONI, CHE ABBIANO PER OGGETTO LE INNOVAZIONI PREVEDUTE NELL’ART. 8 DEL PRESENTE DECRETO, DEVONO ESSERE SEMPRE ADOTTATE CON UNA MAGGIORANZA CHE RAPPRESENTI I TRE QUARTI DEL VALORE DELL’EDIFICIO COMUNE E I DUE TERZI DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO.
DELLE DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA SI REDIGE PROCESSO VERBALE, DA TRASCRIVERSI IN APPOSITO REGISTRO.
Articolo 25
PER GLI EFFETTI DEGLI ARTICOLI 14 E 24 DEL PRESENTE DECRETO, IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DEVE PRECISARE IL VALORE PROPORZIONALE DEI SINGOLI PIANI, APPARTAMENTI O LOCALI ESISTENTI NELL’EDIFICIO COMUNE.
IN MANCANZA DI TALE ACCERTAMENTO, DETTO VALORE È DESUNTO DAGLI ESTIMI CATASTALI E, PER I FABBRICATI ESENTI DA IMPOSTA, È ACCERTATO MEDIANTE PERIZIA.
Articolo 26
LE DELIBERAZIONI PRESE DALL’ASSEMBLEA DEI CONDOMINI A NORMA DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI SONO OBBLIGATORIE ANCHE PER LE MINORANZE DISSENZIENTI.
QUALORA PERÒ LE DELIBERAZIONI RISULTINO LESIVE DEI DIRITTI DEI PARTECIPANTI AL CONDOMINIO, COLUI CHE DISSENTE PUÒ RICORRERE AL TRIBUNALE, O AL PRETORE, NEI LUOGHI IN CUI NON RISIEDA IL TRIBUNALE.
CAPO III
DEI REGOLAMENTI DI CONDOMINIO.
Articolo 27
CIASCUN PARTECIPANTE PUÒ PRENDERE L’INIZIATIVA PER LA FORMAZIONE DI UN REGOLAMENTO DI CONDOMINIO O PER LA REVISIONE DI QUELLO ESISTENTE.
IL REGOLAMENTO DEVE CONTENERE LE NORME ALLE QUALI TUTTI I CONDOMINI DEVONO ATTENERSI NELL’USO DELLE COSE COMUNI, QUELLE CIRCA LA RIPARTIZIONE DEI SERVIZI E DELLE SPESE COMUNI, SECONDO I DIRITTI DI CIASCUN RISULTANTI DAGLI ATTI DI ACQUISTO, DALLE CONVENZIONI OD, IN DIFETTO, DALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 14 E 25 DEL PRESENTE DECRETO, QUELLE INFINE RELATIVE ALL’AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO SALVO QUANTO È STABILITO NEL SUCCESSIVO ART. 31.
I REGOLAMENTI DI CONDOMINIO POSSONO STABILIRE PER LE INFRAZIONI ALLE NORME CIRCA L’USO DELLE COSE COMUNI E GLI ATTI CHE TURBANO LA TRANQUILLITÀ DEI CONDOMINI UNA SANZIONE PECUNIARIA NON SUPERIORE A L. 50.
IL PRODOTTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA È DEVOLUTO AL FONDO DI CUI ALL’ART. 17.
Articolo 28
IL PROGETTO DI REGOLAMENTO È SOTTOPOSTO ALL’ESAME DELL’ASSEMBLEA E DEVE ESSERE APPROVATO, IN OGNI CASO, CON LA MAGGIORANZA STABILITA DAL PRIMO CAPOVERSO DELL’ART. 24.
DELIBERATO IL REGOLAMENTO, ESSO, A CURA DELL’AMMINISTRATORE O DI CHI HA PRESIEDUTO L’ASSEMBLEA, DEVE ESSERE NOTIFICATO NEL SUO TESTO INTEGRALE AI CONDOMINI NON INTERVENUTI E NON RAPPRESENTATI, CON L’AVVERTENZA CHE, IN MANCANZA DI OPPOSIZIONE ENTRO 30 GIORNI, IL REGOLAMENTO DIVENTA DEFINITIVO.
OGNI CONDOMINO CHE NON ABBIA PRESO PARTE ALLA DELIBERAZIONE O CHE SIA STATO DISSENZIENTE, QUANDO RITENGA PREGIUDICATO UN SUO DIRITTO, PUÒ, NEI 30 GIORNI DALLA PREDETTA NOTIFICAZIONE, RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA, LA QUALE, SE RICONOSCE FONDATA L’OPPOSIZIONE, PUÒ DISPORRE CHE LA NORMA IMPUGNATA VENGA TOLTA DAL REGOLAMENTO O MODIFICATA.
NEL CASO DI PIÙ OPPOSIZIONI ESSE SONO RIUNITE E DECISE CON UN’UNICA SENTENZA.
Articolo 29
DIVENUTO DEFINITIVO, IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, A CURA DELL’AMMINISTRATORE, È DEPOSITATO PRESSO L’ASSOCIAZIONE LOCALE DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA, PER CONOSCENZA DEGLI INTERESSATI.
OGNI MODIFICAZIONE DEVE ESSERE APPORTATA SECONDO LE NORME DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI.
Articolo 30
LE NORME DEL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, DEPOSITATO A NORMA DELL’ARTICOLO PRECEDENTE, SONO OBBLIGATORIE PER TUTTI I CONDOMINI, NONCHÉ PER I LORO SUCCESSORI A TITOLO UNIVERSALE O PARTICOLARE.
Articolo 31
I REGOLAMENTI DI CONDOMINIO, NON POSSONO DEROGARE ALLE NORME CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 3, 4, 8, 13, 16 PRIMO, SECONDO E TERZO COMMA, 17, 20, 21, 22, 24, 26 E 30, NÉ COMUNQUE MENOMARE I DIRITTI DI CIASCUN CONDOMINO, QUALI RISULTANO DAGLI ATTI DI ACQUISTO O DALLE CONVENZIONI.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
Articolo 32
LE CONTROVERSIE CONCERNENTI LA MISURA E LE MODALITÀ DI USO DEI SERVIZI DEL CONDOMINIO SONO DEVOLUTE ALLA COGNIZIONE DEL PRETORE.
Articolo 33
RESTANO FERME LE DISPOSIZIONI DEL CODICE CIVILE E DELLE ALTRE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DI QUESTO DECRETO.
LE NORME DI QUESTO DECRETO NON SI APPLICANO ALLE CASE DI COOPERATIVE EDILIZIE FRUENTI DEL CONTRIBUTO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI, IN QUANTO I RAPPORTI DI CONDOMINIO SULLE CASE MEDESIME SIANO REGOLATI DA PARTICOLARI DISPOSIZIONI.
Articolo 34
IL GOVERNO DEL RE È AUTORIZZATO AD EMANARE LE NORME OCCORRENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PRESENTE DECRETO.
Articolo 35
IL PRESENTE DECRETO SARÀ PRESENTATO AL PARLAMENTO PER ESSERE CONVERTITO IN LEGGE.
IL MINISTRO PROPONENTE È AUTORIZZATO ALLA PRESENTAZIONE DEL RELATIVO DISEGNO DI LEGGE.
ORDINIAMO CHE IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SIA INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DEL REGNO D’ITALIA, MANDANDO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.
DATO A ROMA, ADDÌ 15 GENNAIO 1934
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI – DE FRANCISCI.
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DE FRANCISCI
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 30 GENNAIO 1934
ATTI DEL GOVERNO, REGISTRO 343, FOGLIO 159. – MANCINI.
Fonte: InfoLEGES.it