La casa che acquistiamo è nostra ed abbiamo pieno diritto su di essa. Ma quando il nostro appartamento si trova all’interno di un edificio che è un condominio, quali sono i diritti ed i doveri sulle parti comuni ?
I tre concetti fondamentali che sono alla base della condivisione in un condominio sono:
- Indivisibilità delle cose comuni (articolo 1119 del codice civile);
- Proporzionalità dei diritti e dei doveri di ciascun condomino (articolo 1118 del codice civile);
- Parità d’uso (articolo 1102 del codice civile);
Indivisibilità
Il condomino NON può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni, neanche quando venga modificata la destinazione d’uso del suo appartamento e NON può sottrarsi al pagamento delle spese che contribuiscono al mantenimento del bene comune.
Il condomino può rinunciare ad esempio ad usufruire dell’impianto di riscaldamento centralizzato, solo nel caso in cui il suo distacco non comporti squilibri sul funzionamento dell’impianto stesso o passi costi eccessivi agli altri condomini. E comunque ed in ogni caso, è sempre tenuto a pagare sia le spese di manutenzione straordinaria che le spese che permettono la messa a norma dell’impianto stesso.
Proporzionalità
Questo principio fa nascere le tanto odiate e temute “Tabelle Millesimali“. Eh già perchè la “proporzionalità” dei diritti e dei doveri si traduce in un calcolo economico che vedremo in uno degli articoli di questo blog e che stabilisce, per ogni appartamento di proprietà, una “quota“, su una base di mille punti che rappresentano il valore complessivo dell’edificio.
Parità d’uso
Questo principio indica che ogni condomino può utilizzare i beni comuni a suo piacimento, purché non impedisca agli altri di utilizzarli allo stesso modo e per lo stesso tempo. Il singolo condomino può, anche a proprie spese, contribuire a migliorare gli spazi comuni per farne godere meglio tutti gli altri condomini e se stesso.
In genere è molto difficile che una singola persona apporti migliorie a parti comuni. Le spese comuni come sicuramente molti di voi già sanno, vengono pertanto approvate attraverso la decisione collegiale presa nelle Assemblee di Condominio (metti il link all’articolo sulle assemblee).
Curiosità ed un pò di storia:
- 17 marzo 1861: Nascita del Regno d’Italia;
- 2 Aprile 1865: Nascita del primo Codice Civile Italiano;
- 15 Gennaio 1934 – Decreto Legge numero 56: introduzione delle parti comuni di un condominio.