I balconi rientrano nella proprietà esclusiva del condomino

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 30 luglio 2004, n. 14576

 

Massima Ufficiale Cass. Civ. Sez. II., 14576 – 30/07/04: Il balcone aggettante costituendo il prolungamento della corrispondente unità immobiliare (appartamento) appartiene in via esclusiva al proprietario di questo; soltanto il rivestimento (intonaco) e gli elementi decorativi della parte frontale (tesserine di mosaico, maioliche ecc.) e di quella inferiore (intonaco del sottobalcone) si devono considerare beni comuni a tutti i condomini. Il fatto che il balcone può costituire copertura del balcone sottostante non modifica quanto sopra detto, cioè la proprietà esclusiva del proprietario dell’appartamento al quale il balcone è annesso”.