Il Portiere è una figura professionale che non vedo più molto spesso nei condomini. Sarà che i costi a volte sono eccessivi. Seguimi ed approfondiremo insieme, gli aspetti principali di questa figura molto importante nel condominio e del relativo contratto di portierato.

Il portiere è un dipendente del condominio. Per la precisione è legato al condominio da un contratto di lavoro subordinato regolamentato da un Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dedicato. Naturalmente la forma di lavoro non è quella classica di rapporto subordinato, questo perché il datore di lavoro non è un imprenditore e perché il lavoro che svolge il portiere è abbastanza particolare. Tra le mansioni svolte dal portiere, quelle di seguito elencate, sono le principali:

  • Custodia dell’edificio (non è contemplata la vigilanza armata);
  • Ricezione e smistamento della corrispondenza;
  • Pulizia delle parti comuni dell’edificio;

Come dicevo prima, il rapporto di lavoro è gestito e regolato da un Contratto Nazionale di categoria. L’assunzione di un portiere nel condominio è subordinata al volere assembleare ed alla sottoscrizione di un documento che contenga le informazioni principali e necessarie allo svolgimento dell’attività. In particolare nell’accordo scritto devono comparire le seguenti informazioni:

  • data di assunzione;
  • durata del periodo di prova (solitamente si conclude in un bimestre);
  • qualifica;
  • retribuzione;
  • orario di lavoro;

Il portiere una volta assunto, dovrà presentare all’amministratore di condominio, un documento di identità valido, il certificato di stato di famiglia, certificato penale, certificato medico, libretto di lavoro, licenza comunale, codice inps e codice fiscale. Oltre al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro, la figura del portiere viene anche regolata dalle seguenti norme e leggi:

  • Codice Civile;
  • Leggi sulla previdenza;
  • Legge del 21 marzo 1953, numero 215 sulla gratifica natalizia (qualcuno ricorderà sicuramente la battuta di Totò nel film “La banda degli onesti”);
  • Legge del 26 aprile 1954, numero 111 sull’estensione delle feste infrasettimanali;
  • Legge del 16 maggio 1956, numero 526 sul trattamento economico del lavoro prestato nei giorni festivi;

Uno degli obblighi del Portiere è quello di tenere aperto il portone di ingresso. Una cosa curiosa che onestamente non conoscevo è che prima del 2000, il portiere doveva obbligatoriamente tenere aperto il portone di ingresso del palazzo per 11 ore al giorno. A partire da gennaio 2000, ai sensi dell’articolo 47 del CCNL, l’orario si è ridotto di 6 ore settimanali. Ancora sull’orario di lavoro. Il portiere ha un orario massimo di lavoro, per il contratto a tempo pieno, di 47 ore settimanali. Detto orario si riduce a 30 ore settimanali nel caso di part-time.

Violazioni e Sanzioni

Anche il portiere è soggetto a richiami e, nei casi più gravi, al licenziamento. I tre livelli di ammonimento e licenziamento dunque sono:

  1. Rimprovero verbale o scritto;
  2. Multa;
  3. Licenziamento in tronco a cui fa riferimento l’ex articolo 103 del CCNL;

Sostituto

Il portiere può essere sostituito (pensiamo ad esempio ad un portiere donna in gravidanza). Il portiere non il condominio e neanche l’amministratore, nomina il proprio sostituto e paga la retribuzione prevista dal contratto nazionale e dai regolamenti vigenti. Dietro autorizzazione del portiere, i proprietari degli appartamenti in condominio, possono suggerire il nome di un sostituto.

E se il portiere muore ?

In questo caso, l’appartamento dove risiede il portiere (qualora esista), viene conservato dalla persona o dalle persone conviventi con il portiere, per un tempo massimo di tre anni.

Spero che questo articolo ti sia stato d’aiuto.