Legge del 21 marzo 1953 – numero 215
Corresponsione della gratifica natalizia ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo 1
Ai portieri che prestano la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia o soltanto di vigilanza e custodia ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto di lavoro continuativo, negli immobili urbani adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale, e’ dovuta, in aggiunta alla retribuzione del mese di dicembre, una gratifica natalizia nella misura di una mensilita’ della retribuzione globale di fatto in denaro, costituita:
- dal salario base;
- dall’indennità di carovita prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303;
- dall’indennità di contingenza di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1323;
- dalle eventuali indennita’ speciali corrisposte a carattere continuativo.
Detta gratifica dev’essere corrisposta entro il 23 dicembre di ogni anno.
Articolo 2
Ai lavoratori indicati nel precedente art. 1, che siano stati assunti o per i quali il rapporto di lavoro sia stato risolto durante l’anno, sono dovuti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati nell’anno, computandosi per mese intero la frazione superiore a 15 giorni.
Articolo 3
La concessione della gratifica e’ a carico del proprietario dell’immobile, il quale ha facolta’, per gli immobili locati, di rivalersi del maggior onere sui conduttori, secondo quanto e’ previsto dall’art. 19 della legge sulle locazioni di immobili urbani del 23 maggio 1950, n. 253.
Articolo 4
Per l’anno 1952 la gratifica di cui all’art. 1 deve essere corrisposta entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 21 marzo 1953.