Credo che questo sia un tema abbastanza “Caldo” ! Quali sono i modi per revocare il mandato ad un amministratore ? E soprattutto, bisogna aspettare la scadenza annuale del mandato ?

Beh, andiamo con ordine.

L’incarico di un Amministratore di condominio dura un anno (365 giorni) che, non necessariamente, devono coincidere con l’anno solare; tanto per intenderci dal primo gennaio al trentuno dicembre. Questo perché l’anno di mandato coincide con la nomina e la revoca dello stesso amministratore. Altro punto fermo è che ogni amministratore ha diritto di amministrare per almeno un anno. Altra caratteristica del mandato è l’interim. Praticamente anche se scade il mandato, fino a quando non viene nominato un nuovo amministratore, il vecchio amministratore continua ad esercitare i suoi poteri, grazie ad un istituto legislativo che si chiama prorogatio imperii.

In definitiva, il Codice Civile assimila l’incarico dell’amministratore di condominio ad un mandato di rappresentanza, Proprio per questo motivo, all’interno dell’articolo 1129 del codice civile al comma numero quattordici, viene precisato che:

esempioPer quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.

La sezione del codice civile a cui si fa riferimento è proprio quella relativa al mandato di rappresentanza (CLICCA QUI – fonte sito Altalex). Essendo quindi un contratto di mandato esso non cessa in automatico, alla scadenza naturale. Può essere revocato però in due modi:

  1. dall’assemblea di condominio con un numero di millesimi pari a quelli relativi alla nomina quindi la maggioranza degli intervenuti che abbiano almeno la metà dei millesimi di proprietà;
  2. dal giudice, dietro richiesta anche di un solo condomino, dove si ravvisino gravi irregolarità di gestione, che sono indicate chiaramente nell’articolo 1129 del codice civile

Fino a quando non si verifichi uno dei due punti sopra esposti, l’amministratore, per legge, continua ad esercitare il proprio mandato. C’è un altro elemento importante da considerare sulla revoca di un amministratore. Mentre per il primo punto l’assemblea decide della revoca anche senza motivo, per il secondo punto, anche un solo condomino,  può rivolgersi al giudice. In questo caso però la richiesta deve essere motivata da “giusta causa“. Per giusta causa, possiamo far riferimento ai punti che ci indica l’articolo 1129 del codice civile che sono motivo di grave irregolarità.

Come potete vedere non è affatto facile revocare il mandato ad un amministratore, soprattutto quando si deve ricorrere al giudice ma anche, direi io, quando si deve votare in assemblea poiché raggiungere la metà dei millesimi di rappresentanza dei condomini, è impresa assai difficile.