Che cos’è la mediazione condominiale ?
E’ uno strumento recentemente messo a disposizione per i condomini ma viene spesso utilizzato dagli amministratori di condominio, per cercare di trovare una soluzione ad una controversia senza andare a discutere una causa in tribunale. E’ uno strumento facoltativo o obbligatorio ? Beh è uno strumento obbligatorio. Infatti il cosiddetto “decreto del fare” cioè il Decreto Legislativo numero 63 del 2013, convertito in legge con la numero 98 del 2013, rende obbligatoria la mediazione civile e commerciale nelle liti tra privati o tra privati e aziende o condomini. L’argomento era stato trattato in precedenza ma mai applicato, dall’articolo 71 quater delle disposizioni attuative del codice civile, introdotto proprio dalla legge numero 220 del 2012 cioè la famosa legge che riforma il condominio.
In pratica qualora venga a crearsi una lite tra un condomino ed il condominio, una delle due parti in causa, può inviare una richiesta di mediazione presso un avvocato che è presente nel registro degli organismi di mediazione del Ministero di Grazia e Giustizia; descrivendo la vicenda per la quale si richiede la mediazione.
E qui va ben specificato l’iter. Infatti, la mediazione, che si concluda positivamente o negativamente, ha sempre un costo che è sempre a carico di chi accetta appunto la mediazione. Per esperienza personale e secondo quanto prevede l’organismo di mediazione al quale mi sono rivolto per alcune problematiche condominiali, il costo, al momento in cui scrivo questo articolo, è pari ad euro 48,80. Una cifra estremamente accettabile se consideriamo il tutto paragonato alle spese di una causa civile. Ebbene però, c’è a mio avviso, un procedimento che andrebbe cambiato. Infatti chi accetta la mediazione, anticipatamente, paga la cifra di cui sopra. Questo significa che se la controparte, non accetta la mediazione o molto più semplicemente, non si presenta all’appuntamento notificato dalla società di mediazione, la controparte che si è invece presentata all’appuntamento ed ha accettato la mediazione, è tenuta a pagare l’intera cifra.
Detto questo, in caso di esito negativo, viene comunque redatto un verbale che attesta il fallimento di tale procedura prevista per legge ed a questo punto, la strada che si pone davanti è necessariamente la causa civile. In buona sostanza, si aiuta ad esempio il moroso a guadagnare tempo prima che sia costretto a pagare le spettanze condominiali. Naturalmente questo è un mio personale pensiero.
Ad ogni modo, questo è quello che prevede la legge. L’organo di mediazione naturalmente, non può essere fuori dal comune dove è ubicato il condominio.
Come faccio a trovare l’organismo di mediazione del comune dove risiede il condominio ?
Semplice, il Ministero di Grazia e Giustizia, ha messo on line, al seguente link un database dove è possibile ricercare per numero di iscrizione o per denominazione organo di mediazione, quello più vicino a casa propria. Attraverso questo strumento, è possibile quindi verificare se l’organismo di mediazione che abbiamo trovato sul territorio di competenza, è abilitato ad esercitare la professione oppure no.
Spero che l’articolo vi sia piaciuto. Non esitate a contattarmi per qualsiasi tipo di chiarimento sul tema.