La privacy in condominio molto spesso è un problema oneroso per l’amministratore. Quando si pensa alla privacy infatti, molti condomini pensano che nessuna informazione possa venir data di natura personale. Ed invece non è affatto così. Mi riferisco a tutte quelle domande che fanno riferimento ad esempio alle morosità di alcuni condomini. Mi riferisco anche alle richieste che spesso vengono presentate all’amministratore e che riguardano la video sorveglianza.

Cerchiamo dunque assieme di fare un pò di chiarezza sull’uso che l’amministratore e gli stessi condomini possono fare dei dati personali.

Non ho citato a caso questa parola: “uso“. Infatti il decreto legislativo numero 196 del 2003 garantisce il seguente diritto:

il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” (articolo 2, comma 1).

come vedete, si precisa la parola “trattamento” o uso del dato personale. Questo perché se il dato di un condomino di natura personale come ad esempio nome, cognome, numero di cellulare, serve per contattarlo in quanto ha delle morosità nei confronti del condominio, rientra nell’uso lecito del dato. Se invece, metto nella bacheca condominiale l’importo che il condomino deve al condominio, vado a ledere il suo diritto alla privacy e posso incorrere in una causa giudiziaria.

Stessa cosa accade se un condomino mi chiede lo stato delle morosità di altri condomini. Se pubblico questo dato su una chat di gruppo di whatsapp oppure metto come dicevo prima, in bacheca condominiale, l’elenco, sono passibile di denuncia. Invece, se invio i dati al solo condomino che me li ha chiesti quindi, in forma privata, ho gestito correttamente la privacy del condomino moroso.

Oltre agli aspetti che ho su descritto, ce ne è un altro fondamentale e che spesso dimentichiamo. Come titolari delle nostre informazioni potremmo voler cancellare alcuni dati riferiti alla nostra persona. Faccio un esempio su tutti. L’amministratore deve obbligatoriamente compilare l’anagrafe condominiale. Supponiamo che un condomino venda casa e si trasferisca altrove. L’amministratore non ha più necessità di conservare quel dato a meno che non vi sia in corso una causa legale.

Il condomino che di fatto, non è più proprietario dell’immobile da me amministrato, potrebbe chiedermi e ne ha tutto il diritto, di cancellare ogni informazione in mio possesso su di lui.

In questo caso io sono obbligato a rispettare la volontà dell’ex-condomino. Come vedete, le informazioni sono trattate un pò come facciamo anche su internet. Non ci va che un sito internet abbia i nostri dati ? Bene ! comunichiamolo al gestore del sito che ha l’obbligo di cancellare ogni informazione su di me, dai loro server.

Abbiamo quindi visto che è importante come vengono trattati i dati. Andiamo a vedere alcuni esempi che chiariscono meglio gli ambti più frequenti in cui l’amministratore viene interpellato per questioni di privacy.

Prima di addentrarci però in queste casistiche , specifichiamo quali sono gli “attori” del condominio che governano il trattamento e la gestione dei dati personali:

  • Chi è il TITOLARE del trattamento dei dati personali ? Vi sembrerà strano ma è la cosiddetta “COMPAGINE CONDOMINIALE” cioè tutti i condomini appartenenti ad un condominio;
  • Chi è il RESPONSABILE del trattamento dei dati personali ? Come è ovvio l’amministratore del condominio.

Precisato questa importante classificazione, possiamo cominciare con gli esempi:

Esempio 1: Dati personali

Raccogliere i dati per la tenuta del registro di anagrafe condominiale: SI possono raccogliere tutti i dati che fanno riferimento a questo registro (nome, cognome del condomino, codice fiscale, indirizzo di residenza, eventuali recapiti telefonici), NON possono esser visionati ad esempio, gli atti di acquisto dell’immobile o tutti i documenti a supporto dell’acquisto. Non possono essere visionati neanche i contratti di affitto di un appartamento di proprietà e, come si dice in “legalese” ad uso esclusivo.

Esempio 2: Morosi

Conoscere le spese e i condomini morosi: vi sembrerà strano SI può chiedere all’amministratore di visionare il dettaglio delle spese condominiali e i nomi dei condomini morosi con gli eventuali importi a debito. Quello che NON si può fare è mettere questo elenco nella bacheca condominiale. Il motivo è semplice; la bacheca, essendo un posto di passaggio nel condominio è visionato anche da persone che sono estranee al condominio stesso e che quindi non hanno diritto di visionare le informazioni sopra descritte. La visione delle morosità e di chi non sta pagando il condominio, può essere ottenuta, come già dicevamo sopra, tramite richiesta diretta del condomino all’amministratore o in ambito assembleare perché all’assemblea partecipa solo chi ha diritto quindi o i proprietari di immobili o eventuali delegati.

Esempio 3: Videosorveglianza

Questo è uno degli argomenti che in genere, i condomini mi chiedono di continuo. Installare una videocamera è si permesso dalla legge ma ha alcune particolari restrizioni che andiamo adesso a vedere insieme. La prima cosa da fare è informare i condomini che accedono al condominio, che vi è la presenza di una videocamera installata negli ambienti comuni condominiali. Questo lo si fa con alcuni cartelli appositamente studiati dal garante. Sotto potete vedere un esempio di cartellonistica:

Questo perché chiunque entri nel condominio, condomino o no, deve assolutamente sapere che un’area condominiale è video sorvegliata. Fatto questo, un’altra regola assolutamente imperativa è che le registrazioni video possono essere conservate per un periodo estremamente limitato cioè 24-48 ore massimo. Questa restrizione è facilmente risolvibile prendendo delle memorie poco capienti che sovrascrivono i filmati. In questo modo limitando automaticamente il periodo di registrazione, siamo sicuri di poter accedere solo alle ultime 48 ore di filmato. Ci si può spingere a conservare le registrazioni per un periodo massimo di 7 giorni ma oltre questo limite, bisogna chiedere necessariamente autorizzazione al garante per la privacy.

Altro limite è l’inaccessibilità del dato. Le registrazioni naturalente, non devono essere accessibili in maniera semplice e diretta. Solo le persone autorizzate dall’assemblea condominiale possono accedervi. La soluzione tecnologica potrebbe essere quella di utilizzare una IPCAM (videocamera) che si colleghi tramite sim card, ad internet e salvi le registrazini in cloud protetto da password. In questo modo solo chi ha la password del cloud può accedervi.

Cosa occorre per permettere l’installazione di una videocamera di sorveglianza?

Occorre sicuramente una delibera assembleare dove la scelta venga votata dalla maggioranza dei partecipanti e che abbiano almeno 500 millesimi. Questo perché il legislatore vuole essere certo che almeno la metà dei condomini sia d’accordo sulla scelta che magari qualche condomino ha proposto.

Questo è un pò tutto quello che riguarda la privacy e la videosorveglianza. Approfondiamo un tema legato a questo ultimo aspetto, la videosorveglianza.

Un condomino può installare una videocamera personale ?

La risposta è SI ma vediamo come.

Il condomino può installare una propria video camera purché inquadri SOLO ED ESCLUSIVAMENTE la sua proprietà. Facciamo un esempio. Un condomino installa di fronte al proprio garage, una videocamera, che inquadra esclusivamente la serranda del suo garage. Stessa cosa per la porta di ingresso. Se la videocamera inquadra solo la porta di casa, questo è concesso.

ma ……

eh già, c’è una piccola eccezione accaduta in un condominio dove un condomino ha inquadrato non solo la sua proprietà ma una parte del pianerottolo condominiale, a causa dell’angolo di visuale della telecamera stessa.

Veniamo al caso.

Un condomino ha installato in testa alla propria porta di ingresso, una telecamera. Questa ovviamente, inquadrava non solo la sua porta ma anche il pianerottolo immediatamente avanti alla sua porta di ingresso e un pezzo del corridoio del pianerottolo stesso. Condannato in primo grado, è stato invece assolto dalla Corte di Cassazione perché è stata fatta una interpretazione, a mio avviso corretta, dell’articolo 615 bis del codice penale (interferenze illecite nella vita privata). La quinta sezione penale della Corte di Cassazione, con sentenza n. 34151 del 12 luglio 2017, ha stabilito che la posizione della telecamera era tale da non riprendere spazi di vita privata di altri condomini. Per tale motivo ed essendo i corridoi condominiali per costituzione strutturale, adatti al passaggio di persone diverse, non possono ritenersi luoghi privati quindi il condomino non ha leso alcun diritto dei condomini suoi vicini.

E’ pur vero che la sentenza fa esplicitamente riferimento all’articolo che parla della interferenza nella vita privata. E’ anche vero che riprendere zone condominiali è permesso a patto che le motivazioni siano relative al preservare la sicurezza dei condomini ed a tutelare i beni condominiali da concrete situazioni di pericolo. Quali siano però queste concrete situazioni di pericolo è come al solito tutto da dimostrare, eventualmente, in sede giudiziaria.

Io entro fine anno dovrò risolvere un problema relativo ad un’ascensore condominiale dove periodicamente vengono brucati pulsanti, fatta andare in corto circuito l’ascensore insomma, interventi dolosi. Sto studiando (è la prima volta che affronto questo tema praticamente) come eliminare definitivamente il problema.

Una soluzione potrebbe essere quella di installare una videocamera nell’ascensore condominiale, senza violare la legge sulla privacy ne l’errato trattamento dei dati. Vi farò sicuramente sapere come risolverò la questione affrontandola ovviamente assieme ai condomini in una riunione straordinaria condominiale.

Per chiudere sia tutto il discorso sulla privacy e per darvi una sintesi di tutto quello di cui abbiamo discusso, vi lascio qui sotto uno schema che sintetizza gli ambiti, i limiti e le linee guida che ha stabilito il garante per la privacy, al fine di rendere ancora più chiaro un tema che so spesso essere spinoso e difficoltoso da comprendere:

Preciso a tutti voi che l’articolo non è assolutamente esaustivo riguardo la privacy anche considerando la nuova normativa GDPR. Scriverò un altro articolo che spiegherà le caratteristiche di queste nuove norme che non valgono solo per i contenuti che ognuno di noi lascia ai grossi colossi di internet (Facebook, Google) ma riguarda anche il condominio.

Spero che questo articolo possa esserti stato di aiuto e …

Ricordate: Siate sempre Condomini Presenti !