Il 20 settembre del 2017 l’agenzia nazionale per l’energia e le nuove tecnologie (ENEA), ha dettagliato gli interventi di riqualificazione energetica, che possono essere eseguiti sugli edifici condominiali e che rientrano nelle detrazioni fiscali descritte dalla legge di stabilità numero 232 dell’11 dicembre del 2016. Il nuovo decreto Eco bonus del 2018, comprende inoltre, interventi di ristrutturazione dei balconi condominiali, delle terrazze e delle facciate. Non ultimo e non meno importante direi, sempre compresi nelle detrazioni fiscali, sono gli interventi volti all’eliminazione dell’amianto dai tetti condominiali.
Vediamo allora quali sono i vantaggi per i condomini e cosa può essere portato in detrazione.
I bonus previsti per il 2018, possono essere raggruppati in quattro macro categorie, che si differenziano per tipologia d’intervento e percentuale di detrazione.
Detrazione del 70%.
È ottenuta se si eseguono lavori di ristrutturazione sull’involucro dell’edificio condominiale, la cui superficie interessata è superiore al 25% dell’intero stabile. Un esempio pratico potrebbe essere l’installazione di un “cappotto termico”, sul lastrico solare scoperto dell’edificio. Il cappotto termico è un’installazione fissa di materiali che trattengono il calore prodotto dagli impianti di riscaldamento, siano essi centralizzati o autonomi, facendo risparmiare così energia prodotta dalla centrale termica.
Detrazione del 75%.
È ottenuta eseguendo gli interventi già compresi nella detrazione del 70% ma ottenendo anche un miglioramento delle prestazioni energetiche così come indicato dall’allegato 1 del Decreto Ministeriale del 26 giugno del 2015 denominato “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno del 2009” ossia “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”. Possiamo portare lo stesso esempio citato per le detrazioni del 70% ma supponendo di estendere l’intervento anche alle pareti verticali dell’edificio. Si otterrebbero in questo modo un migliore efficientamento energetico e di conseguenza un risparmio economico considerevole.
Detrazione dell’85% – Sismabonus
Sono portati in detrazione, gli interventi di adeguamento antisismico degli edifici condominiali. La detrazione va da un minimo del 50% fino ad un massimo dell’85%. La percentuale di detrazione dipende, tra gli altri fattori, dalla zona di rischio sismico su cui l’edificio è sorto. L’Italia infatti, è suddivisa in quattro zone sismiche. Seguendo una classificazione aggiornata al 2015, possiamo distinguere (fonte Wikipedia – Classificazione sismica dell’Italia):
- Zona 1: sismicità alta(PGA oltre 0,25 g), comprende 708 comuni.
- Zona 2: sismicità medio-alta(PGA fra 0,15 e 0,25 g), comprende 2.345 comuni (in Toscana alcuni comuni sono classificati in Zona 3S, sismicità media, che prevede obbligo di calcolo dell’azione sismica identica alla Zona 2).
- Zona 3: sismicità medio-bassa(PGA fra 0,05 e 0,15 g), comprende 1.560 comuni.
- Zona 4: sismicità bassa(PGA inferiore a 0,05 g), comprende 3.488 comuni.
Nota: Il Peak ground acceleration (PGA) è la misura della massima accelerazione del suolo indotta del terremoto e registrata dagli accelerometri. Diversamente dalla scala Richter, che misura l’ampiezza globale di un terremoto, il PGA misura l’intensità di un terremoto in una singola area geografica.
Detrazione del 36% – Bonus Verde
L’ultimo bonus che andiamo a trattare è quello dedicato alle aree verdi condominiali. Infatti, nel 2018, sarà possibile portare in detrazione gli interventi di rifacimento dei giardini condominiali ed abbellimento degli stessi, usufruendo della detrazione del 36% delle spese sostenute. Questa è una novità rispetto al passato e permette finalmente agli amministratori di condominio, di portare in detrazione, lavori di abbellimento delle aree comuni.
Importi massimi detraibili
La legge di stabilità indica come tetto massimo di spesa, un importo pari ad euro 40.000,00 per unità immobiliare. Ciò significa che in un condominio di dieci appartamenti, l’importo massimo della spesa che può essere portata in detrazione sarà al massimo pari di euro 400.000,00.
Requisiti generali per poter usufruire delle detrazioni
Requisito fondamentale per poter accedere alle detrazioni è che l’immobile sia correttamente accatastato o sia in atto una richiesta di accatastamento. Inoltre tutti gli immobili devono essere dotati d’impianto di riscaldamento autonomo oppure centralizzato.
Cessione a terzi del credito
Un utile strumento che viene messo a disposizione dei condomini è la cessione a terzi del credito. Cosa significa? Il credito derivante dai bonus fiscali che andrebbero ad ogni singolo condomino, in base alla spesa effettuata e previa rilascio da parte dell’amministratore, della certificazione necessaria, può essere ceduto ad un terzo soggetto che può essere, ad esempio, la ditta che esegue i lavori di adeguamento nello stabile condominiale. In questo modo si può ottenere uno sconto sul costo dei lavori di adeguamento.
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